ABITAZIONE IN VILLINO, CATEGORIA A/7

Definizione

Deve intendersi per abitazione in villino o per villino un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del villino nonché aspetti tecnologici e di rifinitura proprie di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino (vedi Circolare n. 5192 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.IT.EE. e Nota C1/1022 del 4/5/1994 della Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.).

Tipologia

Sono da ritenere compatibili con la categoria "A/7” (R/2 del nuovo Quadro Generale) anche quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villino e, cioè, i mini-alloggi stagionali compresi in «villaggi» o «residences» all'uopo realizzati. Detti immobili, inoltre, devono rispondere ai parametri indicati dall'Ufficio, con riferimento ad ogni zona territoriale omogenea, nell'algoritmo di classamento automatico e principalmente a quello indicato al n. 2 del prospetto "9" e cioè il numero delle unità immobiliari abitative comprese nel fabbricato oltre il quale l'immobile stesso non è classabile nella categoria «A/7».
Non è eccessivo sottolineare che non è ammessa la compresenza di unità immobiliari a destinazione commerciale o, comunque, a destinazione diversa da quelle rientranti nelle categorie «C/6» (autorimesse, box, posti auto scoperti o coperti che rientreranno nella categoria R/4 del nuovo Quadro Generale) e «C/7» (posti auto su piani pilotis o su spazi privati coperti che rientreranno nella categoria T/2 del nuovo Quadro Generale).

Il giardino

In merito alla dotazione di aree coltivate o no a giardino è da tenere sempre presente che l'attinenza scoperta di un villino o di una villa (giardino, parco, orto o uno spiazzo pavimentato) - comunemente ed erroneamente denominata «corte» dal professionista - se al servizio di una sola unità immobiliare, anche se nel lotto esistono corpi accessori (garage o locali di sgombero, impropriamente denominati locali di deposito e dichiarati distintamente) o, comunque, altre unità a destinazione «non abitativa», non deve essere dichiarata come «bene comune non censibile».
Il giardino del quale può far uso solo l'occupante di una unità immobiliare, infatti, costituisce dipendenza di uso esclusivo di quest'ultima anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari (massima n. 100 della CircoLare n. 134/41 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.) quali, ad esempio, il garage, l'autorimessa. o la rimessa per imbarcazioni che, si ricorda, devono denunciarsi a parte con distinte schede Mod. 1NB-parte II in quanto costituiscono, in ogni caso distinte unità immobiliari e non accessori (nota (1) del § 5 dell'Istruzione II e Circolare n. 40 del 20 aprile 1939).

Il giardino, uso esclusivo

Pertanto, se il giardino o l'area scoperta in genere annessi ad un fabbricato costituiscono «dipendenza di uso esclusivo» di una unità immobiliare compresa nel fabbricato (esempio: appartamento di piano terra facente parte di un edificio rientrante nelle categorie «A/2» o «A/3» o «A/4» ovvero nella categoria R/1 del nuovo Quadro Generale) o concorrono da soli a determinare inequivocabilmente la categoria catastale del fabbricato (villino o villa), queste dipendenze devono essere dichiarate nell'appropriata sezione del modello 1NB-parte II (quadro c/1 - sez. 5) e rappresentate, inoltre, nella corrispondente planimetria alla stessa scala utilizzata per la rappresentazione dell'unità immobiliare oppure, nei casi di notevoli dimensioni, utilizzando la scala di 1:500 per rappresentare la parte scoperta ed il contorno dell'unità immobiliare e, quindi, la parte coperta (l'unità immobiliare vera e propria) in scala 1:200.

Il giardino, bene comune

Se, invece, il giardino, l'orto, il piazzale ecc. sono indivisamente comuni a più unità immobiliari con destinazione abitativa, anche se queste sono da dichiarare con la categoria «A/7» (vedi nota (5) della Circolare n. 5 del 14/3/1992), l'attinenza scoperta è da ritenere «bene comune non censibile» e come tale, oltre ad essere dichiarato con il «Quadro D» del Mod. D1, deve essere indicato in corrispondenza delle voci «cortile o camminamenti» o «verde» della Sezione 2 del «quadro D del Mod. 1NB-parte prima» (Destinazione degli spazi comuni nel fabbricato) perché ne venga tenuto conto nella funzione «CLASSAMENTO AUTOMATICO».

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