ACCATASTAMENTO UNICO E UNIONE DI FATTO AI FINI FISCALI

Chiarimenti dell'Agenzia

Di recente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27/E, avente come oggetto "chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130 anni del Catasto". Tra i quesiti posti uno particolarmente interessante è quello relativo all'accatastamento unico e all'unione di fatto ai fini fiscali di porzioni di immobili con distinta titolarità. Si riporta nel seguito il testo completo del quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

QUESITO

Resta confermata l’impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie). Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?

RISPOSTA

Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità delle stesse. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa comunque la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinte titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere inserita la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;
- l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;
- la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e della classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

OCCORRE LA VARIAZIONE CATASTALE

Non è pertanto sufficiente, ai fini della "unione di fatto", richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate solo l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte. L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.

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