L'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO
Le commissioni
Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Agenzia del territorio è coadiuvata dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie provinciali
Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di 1 presidente, 10 membri effettivi e 4 membri supplenti. La commissione è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della Provincia. La Commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di 5 membri effettivi e 2 supplenti:
- alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni;
- alla seconda sezione la competenza in materia di catasto edilizio urbano.
I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della Provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:
- dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;
- dal consiglio provinciale, sentiti i Comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;
- dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.
La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue;
- per la prima sezione, tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
- per la seconda sezione, tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.
La commissione censuaria centrale
La Commissione censuaria centrale è composta di 1 presidente, 20 membri effettivi e 6 membri supplenti. Anch'essa si articola in due distinte sezioni: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della Commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per le finanze. I membri effettivi e i membri supplenti sono nominati con decreto del ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Le commissioni tributarie
Alle Commissioni tributarie spetta la competenza in merito alle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la consistenza, il classamento. l'attribuzione della rendita ecc. Esistono tre ordini di Commissioni tributarie:
- di primo grado, con competenza territoriale e sede identiche a quelle dei tribunali;
- di secondo grado, con sede in ciascun capoluogo di Provincia, competenti per impugnazioni avverse alle decisioni delle Commissioni di primo grado;
- centrale, con sede a Roma.