DAL 1 LUGLIO 2010 IN VIGORE L’OBBLIGO DI CONFORMITÀ CATASTALE
La normativa
Dal 1° luglio 2010 negli atti di compravendita e nei contratti di locazione è obbligatoria la CONFORMITA’ CATASTALE, che cosa significa? Significa che lo stato di fatto dell’immobile deve rispecchiare quanto indicato catastalmente in base all’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010 (pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) dove all’art.19 c.14 si prevede quanto segue: “All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: ”Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”.
In pratica
In pratica quando siamo in procinto di vendere un appartamento dobbiamo fornire la planimetria catastale dell’immobile e di eventuali annessi (ad es.: garage, cantine ecc..). Ugualmente nel caso volessimo affittare un immobile siamo obbligati a fornire la visura catastale. Questi documenti devono essere inoltre aggiornati ed ufficiali. Inoltre si dovrà verificare che il disegno della planimetria catastale dovrà essere fedele allo stato di fatto dell’appartamento. Nel caso in cui per esempio, nel corso degli anni, fossero state effettuate delle modifiche risultanti da ristrutturazione che abbiamo modificato l’impianto dell’immobile allora prima del rogito il venditore dovrà necessariamente aggiornare la planimetria catastale.