IL CONTENZIOSO CATASTALE
Definizione
Col termine di "contenzioso catastale" si intende ogni troversia o vertenza che può insorgere tra l'Amministrazione del catasto e la collettività o tra la stessa Amministrazione e i singoli privati. La materia del contendere può essere di carattere generale (formazione, revisione e conservazione dei Catasti) o di carattere particolare (classamento, calcolo della consistenza e del reddito delle singole particelle o unità immobiliari urbane) e riguardare quindi, come si è detto sopra, rispettivamente i rapporti tra il Catasto e la collettività e quelli tra il Catasto e la proprietà privata.
Riordino delle competenze
Fino al 1972 tutto il contenzioso catastale era di competenza delle Commissioni censuarie, nei diversi gradi di appello, che operavano e decidevano sia sul contenzioso riguardante la formazione e revisione dei Catasti (qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, ecc.) che su quello riguardante il classamento (attribuzione delle categorie e classi) o il calcolo della consistenza e del reddito delle particelle o delle unità immobiliari urbane.
I decreti n. 636 e 650 del 26 ottobre 1972, riordinando tutta la materia, hanno scisso i due aspetti del contenzioso catastale separando quello censuario da quello tributario e attribuendo i relativi compiti rispettivamente alle Commissioni censuarie e alle Commissioni tributarie.
Si è voluto, in sostanza, considerare il classamento alla stregua di una imposizione tributaria che l'Ufficio catastale applica direttamente al possessore del bene e come tale (allo stesso modo di un'imposta di registro, dell'imposta sulle persone fisiche, dell'imposta sul valore aggiunto, ecc.) di competenza delle Commissioni tributarie.Col termine di "contenzioso catastale" si intende ogni troversia o vertenza che può insorgere tra l'Amministrazione del catasto e la collettività o tra la stessa Amministrazione e i singoli privati. La materia del contendere può essere di carattere generale (formazione, revisione e conservazione dei Catasti) o di carattere particolare (classamento, calcolo della consistenza e del reddito delle singole particelle o unità immobiliari urbane) e riguardare quindi, come si è detto sopra, rispettivamente i rapporti tra il Catasto e la collettività e quelli tra il Catasto e la proprietà privata.
Compiti rimasti alle commissioni censuarie
Non si discute qui la fondatezza di tale principio ma ci si limita a rilevare che i compiti rimasti alle Commissioni censuarie sono ridotti al minimo (praticamente intervengono per la sola revisione delle tariffe d'estimo - ogni venti anni se va bene - o per l'integrazione delle categorie e classi) talché, dati i lunghi periodi di inattività, alcune Commissioni non si sono costituite o non sono in grado di operare.