ELABORATO PLANIMETRICO
Definizione
L'elaborato planimetrico catastale rappresenta graficamente, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista (geometra, ingegnere, architetto o altro tecnico abilitato) ovvero la sagoma di un edificio, le porzioni comuni, la suddivisione delle aree scoperte e, infine, gli accessi alle singole unità; risulta indispensabile per individuare soprattutto le parti comuni detti anche beni comuni non censibili (giardino, terrazzo, area box, cortili, ingressi, vani scale, centrale termica, ecc .…) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere, ecc …) indicati nell’elenco subalterni.
Inoltre in base alla Circolare n. 9 del 26.11.2001 dell'Agenzia del Territorio l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
La stessa circolare suddetta riporta il caso in cui non e' obbligatorio il deposito o la redazione di un Elaborato Planimetrico ovvero qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria.