FABBRICATI RURALI
Obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati
I fabbricati rurali erano in passato censiti nel catasto dei terreni come particelle prive di reddito, in quanto considerati pertinenze dei terreni. Oggi anche i fabbricati rurali devono essere dichiarati, con attribuzione della relativa rendita, nel catasto dei fabbricati. L'obbligo di dichiarare al catasto i fabbricati rurali (entro il 30 novembre 2012) è stato ribadito da ultimo dalla legge n. 214/2012. In tal modo il governo intende realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio, su cui intende vigilare per fini fiscali. Per l'accatastamento sono previste due specifiche categorie:
- A6, per le abitazioni rurali;
- D10, per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole, comprese quelle agrituristiche.
Tuttavia la circolare n. 2/2012 della direzione centrale del catasto prevede che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sia attribuito il classamento in base alle regole ordinaria in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Le abitazioni rurali saranno quindi classate nelle normali categorie del gruppo A in funzione delle caratteristiche costruttive (A/2, A/3, A/7 ecc.). Tuttavia alla sussistenza del requisito di ruralità è apposta negli atti catastali una specifica annotazione, che ha valore per fini fiscali. La ruralità è riconosciuta sulla base di un' autocertificazione.
I requisiti di legge per la ruralità dei fabbricati
Legge n. 133 del 26 febbraio 1994 e successive modificazioni:
- A Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese.
- B L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo (rogito, contratto d'affitto ecc), ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna.
- C Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 m2 ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; il suddetto limite vie-ne ridotto a 3.000 m2 qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero quando il terreno è ubicato in un Comune considerato montano (ai sensi dell' art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97).
- D Il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo (un quarto se il terreno è ubicato in Comune considerato montano), determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. II volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero, fissato attualmente a 7.000 E e costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli (art 34, DPR n. 633/1972). e) Non si considerano rurali i fabbricati che per le loro caratteristiche costruttive appartengano alle categorie urbane A/1 (tipo signorile) e A/8 (ville), nonché i fabbricati da considerare di lusso secondo i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Costruzioni strumentali
La ruralità del fabbricato deve essere comunque riconosciuta alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, destinate in particolare:
- alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- a uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (anche se effettuate da cooperative);
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.