LABORATORI PER ARTI E MESTIERI, CATEGORIA C/3
Definizione
Nella categoria «C/3» (laboratori per arti e mestieri), corrispondente alla "T/2" del nuovo Quadro Generale, si comprenderanno i locali - costituenti unità immobiliari – nei quali gli artigiani (ad esempio, calzolai, fabbri, falegnami, pellicciai, tipografi, vetrai, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati in prodotti vendibili, nonché quei locali dove viene esercitata l'attività a "carattere artigianale", quale, ad esempio, quella di meccanico per riparazione di automezzi, di carrozziere o di elettrauto, sempreché tali attività non occupino, come spesso si verifica, locali la cui destinazione ordinaria nella strada o nella zona in cui sono ubicati non sia quella di negozi o botteghe.
Specifiche
Questi locali (laboratori artigianali) - ubicati normalmente in periferia o nel corpo periferico della città e, solo eccezionalmente, in località centrali - di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l'artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico (vedi Circolare n. 146 del 2 agosto 1939).
I laboratori di carattere artigiano, anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami, si dichiarano con la categoria "C/3". Quando l'esercizio perde il carattere proprio dell'artigianato per assumere quello dell'industria e, se sussistono le condizioni necessarie per l'art. 10 della legge 11/8/1939, n. 1249, la dichiarazione va fatta con la categoria "D/1".
Possono rientrare, pertanto, nella categoria «C/3» anche i caseifici, forni da pane, i frantoi delle olive, macelli e mulini di scarsa importanza economica (quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni e che non presentano le caratteristiche strutturali volute dall'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, senza tener conto, peraltro, dell'entità del reddito dell'attività in essi locali esercitata).
Locali non assimilabili a "C/3"
Inoltre, per «laboratori» non si devono intendere i cosiddetti «laboratori professionali» (studi dentistici od odontoiatrici, gabinetti medici, laboratori per esami clinici, ecc.) che sono da dichiarare con l'appropriata categoria «A/10» (categoria T/7 del nuovo Quadro Generale) o, se hanno ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, con la categoria «C/1» (T/1) o con altre categorie del gruppo "C" (T del nuovo Quadro Generale), in base alla destinazione ordinaria riscontrata nella stessa pubblica via (vedi massima n. 63 della Circolare n. 134141 oppure massimario contenuto nell'Istruzione II), purché si sia certi o si ritenga che sussista la previsione di continuità di tale destinazione e non la occasionalità.