LASTRICI SOLARI (F/5)
Definizione
Per lastrico solare deve intendersi la terrazza usufruibile, cioè praticabile, accessibile tramite scala, pavimentata, fornita di parapetti e che non sia di semplice copertura. Quando il lastrico solare è comune deve essere considerato "bene comune censibile" e, anche se non comune (unità immobiliare a sé stante), deve essere iscritto in catasto con l'indicazione della superficie lorda che verrà annotata nella colonna del Mod. D1 destinata alla superficie catastale (vedi art. 15 del D.P.R. 26/10/1972, n. 650). Il lastrico solare è per definizione tale quando l'unità immobiliare è composta solo dallo stesso.
Differenze con la terrazza
Se invece il lastrico solare o terrazza consiste in una pertinenza esclusiva di una unità immobiliare deve essere dichiarato assieme a quest'ultima e rappresentato nella stessa planimetria con la quale viene rappresentata l'unità immobiliare stessa. In tale caso, del lastrico solare o terrazza, quale dipendenza, deve essere tenuto conto nella consistenza apportando un'aggiunta - nei limiti ammessi - al totale dei vani principali e dei vani accessori e provvedendo ad inserirla nei conteggi della superficie catastale secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 138/98.
Deroga
In deroga a quanto previsto dal programma informatico DOCFA, secondo cui nella categoria "F/5" devono rientrare solamente i "lastrici solari" così come precedentemente definiti, per poter corrispondere ad eventuali istanze facoltative dell'utenza catastale, volte a soddisfare particolari necessità di accatastamento (ad esempio, aree libere soprastanti l'ultimo piano di un edificio per essere successivamente edificate), la Direzione Regionale della Sicilia dell' Agenzia del Territorio ammette che con la stessa categoria "F/5" possano essere dichiarate anche le "coperture piane" (terrazzi di semplice copertura), purché accessibili tramite scala interna o esterna oppure da unità immobiliari limitrofe o da terreni limitrofi a livello della stessa copertura piana.