NEGOZIO E BOTTEGA, CATEGORIA C/1

Definizione

Per meglio interpretare le Circolari ministeriali n. 127/39 e 146/39 è bene tornare indietro di parecchi anni (anni 1939 ÷ 50), e riproporre l'originario - ma ancora attuale - significato dei sostantivi "negozio" e "bottega".
E precisamente:
Negozio: locale generalmente a pian terreno e direttamente accessibile da strada o piazza dove si "espongono" (cioè, a mezzo di vetrine o mostre) e si vendono merci al dettaglio.
Bottega: locale generalmente a pian terreno privo di mostra dove l'artigiano (cioè, chi produce beni e presta servizi impiegando il proprio lavoro, anche manuale, in maniera prevalente rispetto al capitale investito nell'impresa, come, ad esempio, il falegname, il barbiere, il parrucchiere, la modista, l'orologiaio, ecc.) lavora, ovvero il mercante o il bottegaio vende la sua merce o attende alla sua ordinaria occupazione. Per estensione, quindi, sono botteghe quei locali destinati ad emporio, a negozio, a laboratorio o ad officina dell'artigiano (questi ultimi due, solo se situati nel centro storico o nell'immediata periferia di esso), a bazar, a rivendita in generale, a spaccio, ecc., e, comunque, tutti quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività esplicata.

Sono da comprendere

Ciò premesso, nella categoria «C/1 », nella quale rientrano i negozi e le botteghe (T/1 del nuovo Quadro Generale) vanno compresi, generalmente, quei locali singoli o gruppi di locali - costituenti unità immobiliari - dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizi, come, ad esempio, trattorie, pizzerie, ristoranti (non tenendo conto, per questi ultimi, della loro eventuale ampiezza o consistenza ed evitando, come spesso suggerito presso alcuni Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, che si facciano rientrare nella categoria «D/8» - vedi Circolare n. 6200/37 di cui al § 1.5.7.1 - corrispondente alla categoria Z/3 del nuovo Quadro Generale), panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc. (vedi Circolari n. 127 del 18 luglio 1939 e n. 146 del 2 agosto 1939).
Sono anche da comprendere nella categoria «C/1» (T/1 del nuovo Quadro Generale) quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto vi viene esplicata e ciò in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc. (ad esempio le Agenzie di Banche, di Istituti di Credito, Cambio ed Assicurazione sistemati in ordinari locali su strada i quali, si fa osservare, si accertano nella categoria «D/5» - Z/4 del nuovo Quadro Generale - solo se gli stessi istituti o le stesse agenzie occupano fabbricati o parti autonome di essi che hanno le caratteristiche strutturali volute dall'art. 10 della legge 11/8/1939, n. 1249 e dall'art. 28 della legge 8/6/1936 n. 1231, come da Circolare n. 6200/37 di cui al § 1.5.7.1).
Perciò, saranno da dichiarare con la categoria «C/1» (T/1) anche i locali adibiti ad esposizioni, musicstore o discherie, ecc. nonché quelli occupati da barbieri, parrucchieri, modiste o sartorie, orologiai, ecc. (vedi Circolare n. 146 del 2 agosto 1939).
Altro requisito essenziale delle unità immobiliari da considerare appartenenti alla categoria «C/1» (T/1) è quello di avere accesso diretto da strada pubblica ed essere dotati del servizio igienico. Solo eccezionalmente può verificarsi l'accesso da cortile, androne, strada privata, ecc.
Il negozio o la bottega possono consistere in un solo vano o in un vano a più campate o in più vani comunicanti fra loro e può avere una sola apertura o più aperture su strada; ma costituisce - insieme con gli eventuali suoi accessori (retrobottega, locali di deposito, ecc.) situati nello stesso piano o in piano diverso - una sola unità immobiliare.
Occorre però sempre che questi accessori abbiano la comunicazione diretta con il vano o i vani principali costituenti il negozio e la bottega e non possano servire ad uso autonomo ed indipendente (vedi §8. della citata Istruzione sull'Accertamento generale dei fabbricati urbani).
Quand'anche, perciò, il conduttore di un locale adibito a negozio avesse, in uso – a servizio del negozio e nelle vicinanze di esso o nello stesso stabile - altro locale, appartenente allo stesso proprietario del negozio, adibito a magazzino di deposito, se questo magazzino ha un ingresso indipendente da strada o da androne o da cortile ed è tale da potersi destinare - indipendentemente dal negozio - all' uso cui esso è idoneo (di deposito di merci, di magazzino, ecc.), allora i due enti, negozio e magazzino di deposito, costituiscono due distinte unità immobiliari (vedi § 8. dell'Istruzione sull'accertamento generale emanata dal Ministro delle finanze De Revel il 27 luglio 1939).
Generalmente le unità immobiliari in questione sono ubicate al piano terra dei fabbricati; tuttavia, può avvenire che esse siano ubicate - in tutto o in parte - anche nei locali che si trovino sopra o sotto il livello stradale.

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