UNITA' COLLABENTI F/2
Definizione
Per unità collabenti si deve intendere ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui singolarmente si trovano, non sono utili ed atti a produrre un reddito proprio e, cioè, non sono idonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'accentuato livello di degrado (vedi art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28).
Rientrano, dunque, nella categoria "F/2" i ruderi di fabbricati, quegli edifici o strutture murarie cadenti o fatiscenti o, addirittura, diroccati o pericolanti, quelle unità immobiliari non più utilizzabili, il cui stato sia comprovato con apposita certificazione di inagibilità e quelle costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto inutilizzabili a causa di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente riscontrabili nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censi bile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (vedi art. 6, lettera c) del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28).
Casi di richiesta iscrizione Unità Collabenti
Possono verificarsi due tipi di richiesta da parte del contribuente:
a) richieste di iscrizione in catasto - in previsione di una cessione e, quindi, ai soli fini della identificazione catastale - di entità (immobili non definibili unità immobiliari perché inidonei ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'accentuato livello di degrado);
b) richiesta di una variazione catastale volta a far risultare l'inesistenza di caratteri intrinseci che hanno determinato a suo tempo la idoneità ad utilizzazioni produttive di reddito e l'ordinaria destinazione (categoria) dell'unità immobiliare e, quindi, a riproporre la stessa unità immobiliare con il solo identificativo catastale, la specifica categoria "F/2", corrispondente alle "unità collabenti" - come previsto dalla procedura DOCFA predisposta dall'ex Dipartimento del territorio per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto fabbricati, che trova il suo fondamento normativo nel D.M. 701/94 - e senza attribuzione di rendita.
Lettera a
Nel caso di cui alla lettera a), cioè in quello di richiesta di accatastamento ai soli fini dell'identificazione catastale di immobili, il cui stato di degrado sia tale da aver compromesso permanentemente la loro utilizzazione, il tecnico firmatario del documento dichiarerà gli immobili stessi come "unità collabenti", con la categoria "F/2", senza alcuna attestazione degli organi comunali sullo stato di conservazione degli immobili stessi in quanto tale condizione può essere formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dallo stesso tecnico compilatore e dal contribuente interessato (Nota C3/95/98 del 22 ottobre 1998 del servizio tecnico Ili della Direzione centrale del catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR./I.).
Lettera b
Nel caso, invece, di cui alla lettera b), cioè nel caso di richiesta di variazione, la procedura deve prevedere, a corredo del documento tecnico informatizzato e in deroga a quanto dettato dalla Circolare n. 9/2001 (punto 6 - accettabilità degli atti presentati con il DOCFA), la presentazione dell'attestazione rilasciata dagli organi comunali o da eventuali ulteriori organi competenti i cui estremi (protocollo data ed autorità emittente), per i criteri ispirati alla massima trasparenza, dovranno essere annotati nel quadro "Note relative al documento relazione tecnica" per poi risultare nella stampa di presentazione del documento stesso e per essere inseriti dall'Ufficio nelle annotazioni relative all'unità immobiliare variata.
Ammissibilità categoria F/2
Con la nota n. 29439 del 2013 la Direzione Centrale Catasto e Cartografia ha precisato che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile.
Pertanto, nei casi di fabbricati privi di copertura (es. un’abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura), quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2 - Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.
Le unità collabenti, come le altre ascrivibili nelle categorie fittizie, devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico e non rappresentate con planimetria.